(CALDAIE, CLIMATIZZATORI):
Il Dpr 74/2013, in vigore dal 12/7/2013, ha completato il quadro
normativo di recepimento della direttiva 2002/91/CE riscrivendo le regole inerenti "l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione" degli impianti termici degli edifici, ed
in particolare estendendole ai condizionatori d'aria dopo l'avvio da parte della commissione europea di una procedura di infrazione a nostro carico con richiesta di condanna
alla Corte di giustizia europea.
La principale normativa di riferimento rimane il D.lgs. 192/2005
(codice dell'energia) che, in prima attuazione della direttiva suddetta, aveva gia' in parte adeguato la normativa agli standard europei relativi all'efficienza e al rendimento energetico, alla
riduzione dell'inquinamento e al risparmio di energia.
Rientrano tra gli "impianti termici" tutti gli impianti di
climatizzazione invernale ed estiva (caldaie, condizionatori d'aria, etc.) con o senza produzione di acqua calda comprendenti eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del
calore. Vi sono inclusi anche gli impianti individuali di riscaldamento.
Sono esclusi dalla categoria: stufe, caminetti, apparecchi per il
riscaldamento localizzato ad energia radiante, con una precisazione: se questi sono fissi e se la somma delle loro potenze nominali e' maggiore o uguale a 15 kW si possono dire "assimilati" agli
impianti termici. Sono esclusi anche i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso
residenziale.
Le norme fissano i termini di utilizzo degli impianti, le regole per
la manutenzione e per le ispezioni, e fissano sanzioni in caso di violazione. Esse si applicano in tutto il territorio nazionale. Le Regioni che avessero gia' adottato provvedimenti di applicazione
della Direttiva 2002/91/Ce dovranno adeguarne le disposizioni a quelle dettate dal Dpr 74/2013.
Dal 15 ottobre 2014 (*) c'e' l'obbligo di munirsi, per tutti gli
impianti termici (nuovi ed esistenti), del nuovo libretto (unico) di impianto. Dalla stessa data anche nuovi modelli per i “rapporti di controllo” che i tecnici devono obbligatoriamente
compilare al termine di ogni intervento periodico.
Indice:
- TEMPERATURE
MASSIME E TEMPI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
- SOGGETTO
RESPONSABILE E LIBRETTO DI IMPIANTO
- MANUTENZIONE
E CONTROLLI DI LEGGE
- ISPEZIONI
ED AUTOCERTIFICAZIONE
- LE
SANZIONI
- UN
CASO PARTICOLARE: GLI IMPIANTI CONDOMINIALI
- RIFERIMENTI
NORMATIVI E LINK UTILI
TEMPERATURE MASSIME E TEMPI DI UTILIZZO DEGLI
IMPIANTI
Viene trasferita nel nuovo decreto la norma relativa alle
temperature massime degli ambienti nelle unita' immobiliari e ai limiti di esercizio degli impianti, prima contenuta nel Dpr 412/93 art.4,9 e 10.
Nelle abitazioni, durante il funzionamento degli impianti di
climatizzazione invernale la media della temperatura dell'ambiente non deve superare i 20 gradi (con tolleranza fino a 22).
Durante il funzionamento degli impianti di climatizzazione estiva la
media non deve invece essere inferiore a 26 gradi (con tolleranza fino a 24).
Gli impianti di climatizzazione invernale possono essere utilizzati
per un certo periodo di tempo all'interno dell'anno e per un massimo di ore nell'arco della giornata. Tutto dipende dalla zona climatica, fissata comune per comune, ove ci si
trova.
Nello specifico:
- Zona A: (Porto Empedocle, Lampedusa): 6
ore giornaliere dal 1/12 al 15/3
- Zona B (per es. Catania, Messina, Palermo, Reggio
Calabria, Trapani, etc.): 8 ore giornaliere dal 1/12 al 31/3
- Zona C (per es. Bari, Cagliari, Catanzaro,
Imperia, Lecce, Napoli, Salerno, etc.) : 10 ore giornaliere dal 15/11 al 31/3
- Zona D (per es. Ancona, Firenze, Genova, Pisa,
Roma, Verona, etc.): 12 ore giornaliere dal 1/11 al 15/4
- Zona E (per es. Aosta, Bolzano, Bologna,
Campobasso, L'Aquila, Milano, Torino, Trento, Udine, Venezia, etc.): 14 ore giornaliere dal 15/10 al 15/4
- Zona F (per es.Cuneo e molte sue province e vari
comuni del nord): nessuna limitazione.
La fascia oraria di utilizzo e' sempre tra le 5 e le 23 di ciascun
giorno, esclusa la zona F che non ha limitazioni nemmeno in tal senso.
In casi eccezionali i periodi di utilizzo possono essere estesi ma
per una durata giornaliera non superiore alla meta' di quella consentita.
I comuni possono aumentare o diminuire, a fronte di comprovate
esigenze, sia la temperatura massima sia il tempo di utilizzo. I provvedimenti comunali devono essere resi noti alla popolazione immediatamente.
Le regole suddette non si applicano agli edifici adibiti ad usi
particolari (ospedali, case di cura, strutture protette, sedi diplomatiche, scuole, piscine, attivita' industriali ed artigianali, etc.).
Le regole inerenti la durata giornaliera non si applicano inoltre a:
uffici, attivita' commerciali, impianti di cogenerazione che producono elettricita' e calore insieme, impianti che utilizzano pannelli radianti incassati nelle opere
murarie.
Sono esclusi dai vincoli giornalieri anche gli impianti (singoli o
al servizio di piu' unita' immobiliari) dotati di termoregolatore che consenta la regolazione automatica e programmata della temperatura e gli impianti condotti mediante contratti di fornitura di
energia che gia' di per se' prevedono utilizzi nei limiti previsti dalla norma.
Per verificare nel dettaglio tutte le esclusioni si veda l'art.4
del Dpr 74/2013.
Per verificare invece in quale zona climatica e' il proprio comune
si veda l'Allegato A del Dpr 412/93, tutt'ora valido.
SOGGETTO RESPONSABILE E LIBRETTO DI IMPIANTO
L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione degli
impianti termici nonche' il rispetto di tutte le leggi in materia gravano sul soggetto "responsabile" dell'impianto, ovvero su chi lo possiede e quindi occupa l'unita' immobiliare dove questo si
trova. Puo' trattarsi del proprietario della stessa come dell'affittuario o del titolare di un diritto reale (usufruttuario, utilizzatore, etc.).
Tale soggetto puo' delegare tutti i suoi oneri ad un "terzo
responsabile", se il generatore dell'impianto e' installato in un locale tecnico dedicato. La delega e' contrattuale e deve essere comunicata alla Regione entro 10 giorni
lavorativi.
Nel caso di impianti condominiali il soggetto responsabile e'
l'amministratore di condominio che puo' ugualmente delegare, col consenso dell'assemblea, un "terzo responsabile" (vedi piu' avanti, la sezione dedicata al
condominio)..
Il soggetto responsabile deve deve mantenere in esercizio l'impianto
e provvedere affinche' siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se cio' non avviene e' passibile di sanzioni (vedi piu' avanti, la sezione dedicata
alle sanzioni).
Egli deve inoltre possedere il "libretto di impianto", il documento
di identita' dell'impianto per il quale e' responsabile. E' sua cura allegarvi tutti i rapporti di controllo periodico via via rilasciati dai tecnici manutentori. Per le caldaie deve anche effettuare
l'eventuale "autocertificazione" prevista dal comune (o provincia) competente per le attivita' di controllo, pagando il dovuto tramite bollettino postale o direttamente al tecnico che effettua i
controlli (si veda piu' avanti).
Il
nuovo libretto unico
A seguito di recenti normative (Dpr 74/2013) è stato introdotto un
nuovo modello di libretto di impianto, unico e modulare del quale tutti gli impianti dovranno dotarsi dal 15 Ottobre 2014 (*). La sostituzione dei vecchi libretti con il nuovo potrà avvenire in
occasione dei controlli periodici di efficienza energetica odi interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti che avvengono dopo questa data.
La compilazione iniziale del nuovo libretto in caso di impianti
nuovi (o sostituiti) è a cura della ditta che si occupa dell'installazione. Nel caso invece di impianti esistenti e' il soggetto responsabile che deve munirsene e compilarlo (almeno per la parte
relativa ai dati anagrafici e dell'impianto) con l'aiuto anche dei tecnici che comunque devono allegarvi i rapporti di controllo.
Il nuovo libretto deve essere conforme al modello allegato al DM
10/2/2014, ed e' scaricabile dal sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it) per la compilazione
manuale. E' possibile anche compilarlo telematicamente con una guida in linea, accedendo al sito del CTI (Comitato termotecnico italiano).
(*) Nella prima versione del DM 10/2/2014 l'obbligo di dotarsi del nuovo libretto unico scattava il 1/6/2014, data slittata poi al 15/10/2014 con il DM 20/6/2014, per dare più tempo alle Regioni di "apportare eventuali integrazioni e di emanare propri indirizzi operativi".
MANUTENZIONE E CONTROLLI DI LEGGE
Va innanzitutto distinta la manutenzione ordinaria dai controlli
obbligatori previsti dalla legge.
Manutenzione
ordinaria
Sia le vecchie norme che le nuove lasciano all'impresa installatrice
-in prima istanza- la possibilita' di fissare la frequenza e la tipologia delle operazioni di manutenzione, che normalmente comprendono controlli di funzionamento e di sicurezza (ricerca di eventuali
perdite, per esempio) e una pulizia.
Se la ditta installatrice non provvede, ci si deve riferire alle
eventuali disposizioni del fabbricante riportate sul libretto d'impianto, che deve obbligatoriamente essere consegnato al proprietario dell'impianto stesso.
In ultima istanza, in mancanza di riferimenti, valgono le norme UNI
e CEI dello specifico apparecchio.
Per le caldaie autonome, ovvero per gli impianti di potenza
inferiore ai 35 kw che normalmente si trovano nelle nostre case, la norma di riferimento e' la UNI 10436/96, mentre per quelle condominiali, ovvero di potenza superiore ai 35 kw, valgono le norme UNI
10435/95. Entrambe prevedono manutenzioni con cadenza minima annuale.
Il responsabile dell'impianto, ovvero l'occupante dell'unita'
immobiliare ove questo si trova (sia esso il proprietario, l'inquilino o il "terzo responsabile" da questi nominato -normalmente la ditta manutentrice) oppure l'amministratore in caso di impianti
condominiali, che NON disponga delle istruzioni dell'impresa installatrice ne' di quelle del fabbricante, deve attivarsi per reperirne copia facendo una specifica richiesta. Qualora non vi riesca,
deve comunque far riferimento alle suddette norme UNI.
Per tutti gli impianti termici il primo riferimento e' il libretto
di impianto. Di solito esso rimanda alle periodicita' minime fissate dalla legge, che prevedono manutenzioni almeno annuali per tutti i tipi di caldaie (si vedano il d.p.r. 551/99 e le norme UNI
10435 o 10436 suddette), sia quelle di riscaldamento autonomo (di potenza inferiore ai 35 kw, dette anche "caldaiette"), sia quelle condominiali dei riscaldamenti centralizzati (di potenza superiore
ai 35 kw).
Il manutentore di fiducia, che di solito coincide con l'installatore
-se non addirittura con il fabbricante- e' un utile punto di riferimento e dovrebbe saper fornire tutte le informazioni al riguardo, anche indicandone la "fonte" (che e' sempre bene chiedere, in modo
da fare tutte le verifiche necessarie).
Controlli di
legge
I controlli fissati dalla legge riguardano in generale l'"efficienza
energetica" dell'impianto e si esplicano con l'esame dei fumi, il controllo del rendimento di combustione, etc.
Il libretto di impianto, anche in questo caso, rimane la prima fonte
d'informazione sulla loro periodicita', ed in mancanza valgono gli intervalli minimi fissati dalla legge.
Nella prima fase dell'adeguamento della normativa italiana con le
disposizioni europee le regole inerenti i controlli periodici e le ispezioni sugli impianti termici erano transitoriamente fissate dal D.lgs.192/2005 (art.12 e allegato
L).
Dal 12/7/2013 il riferimento e' invece il Dpr 74/2013, art.8 e
relativa tabella all'allegato A, che riportiamo:
Tipologia Impianto
|
Alimentazione
|
Potenza termica (Kw)(1)
|
Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)
|
Impianti con
generatore
di calore
a fiamma
|
Generatori alimentati a combustibile liquido o solido
|
10<P<100
|
2
|
P>=100
|
1
|
||
Generatori alimentati a gas, metano o GPL
|
10<P<100
|
4
|
|
P>=100
|
2
|
||
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore
|
Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico
e
Macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta
|
12<P<100
|
4
|
P>=100
|
2
|
||
Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico
|
P>=12
|
4
|
|
Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica
|
P>=12
|
2
|
|
Impianti alimentati da teleriscaldamento
|
Sottostazione di scambio termico da rete a utenza
|
P>10
|
4
|
Impianti cogenerativi
|
Microcogenerazione
|
Pel <50
|
4
|
Unità cogenerative
|
Pel>=50
|
2
|
Note:
- P = Potenza termica utile nominale; Pel = Potenza elettrica
nominale;
- I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile
nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto;
- fino al 12/7/2013 per le classiche caldaie a metano "domestiche"
(potenza fino a 35 kW) la periodicita' era' biennale se di eta' superiore ad otto anni e quadriennale se di eta' fino a 8 anni.
- riguardo gli impianti di climatizzazione
estiva (condizionatori) da notare che la maggior parte di quelli domestici NON rientra tra quelli per i quali vige l'obbligo di controlli periodici,
trattandosi di impianti di potenza inferiore a 12 kW. Questo limite viene superato nel caso di grossi impianti industriali o comunque (statisticamente) da impianti atti a
raffreddare unità immobiliari di superficie superiore a 130 mq. La fonte di informazione è in ogni caso il manuale tecnico fornito dal produttore.
Se dal controllo emergono anomalie sui generatori di calore
(rendimenti di combustione inferiori ai limiti ) questi devono essere sostituiti entro 180 giorni solari, stante il diritto del responsabile dell'impianto di rimandare la sostituzione avvalendosi di
una verifica da parte dell'ente locale competente (Comune o Provincia).
Se invece emergono anomalie sulle macchine frigorifere o sulle pompe
di calore (parametri di efficienza inferiori del 15% rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto), le stesse devono essere riportate alla
situazione iniziale (con tolleranza del 5%).
Rapporti di
controllo
Al termine delle operazioni -siano esse di manutenzione o di
controllo- il tecnico deve provvedere a redigere e sottoscrivere un "rapporto di controllo” conforme ai modelli previsti dalla legge.
In occasione dei controlli di legge dev'essere lasciato un "rapporto
di controllo di efficienza energetica", diverso a seconda del tipo di impianto e, secondo le nuove disposizioni del Dpr 74/2013, caratterizzato da una numerazione progressiva (tipo 1, tipo 2, tipo 3,
tipo 4).
Una copia del rapporto e' rilasciata al responsabile dell'impianto
che deve conservarla ed allegarla al libretto di impianto, un'altra e' trasmessa a cura del manutentore alla Regione. Le stesse Regioni possono fissare termini propri di trasmissione dei
rapporti.
Entro il 15 Ottobre 2014 entreranno in uso nuovi modelli-tipo
di rapporti, allegati al DM 10/2/2014 (vedi sezione normativa), che sono andati a sostituire i precedenti. Le Regioni potranno apportare ai modelli ulteriori modifiche, quindi si deve far riferimento
al regolamento locale.
ISPEZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONE
La legge prevede che i Comuni o le Provincie (relativamente ai
comuni con meno di 40.000 abitanti) effettuino verifiche almeno biennali per accertare l'osservanza delle norme relative al rendimento energetico, anche avvalendosi di organismi esterni. Il costo di
tali verifiche e' a carico dei soggetti responsabili dell'impianto termico (vedi sopra).
Le ispezioni devono essere effettuate al fine di riscontrare il
rispetto delle norme nonche' la veridicita' dei controlli tecnici degli impianti presenti sul territorio. Le nuove normative in vigore dal 12/7 fissano una serie di priorita' per le verifiche: si
parte dagli impianti per i quali non sono stati effettuati i controlli periodici o per i quali gli stessi hanno rilevato problemi di funzionamento. Hanno priorita' anche gli impianti con piu' di 15
anni di vita. Per alcune categorie di grossi impianti sono previste ispezioni "a tappeto".
Per gli impianti domestici (Impianti di climatizzazione invernale di
potenza fino a 100 kW alimentati a gas, metano o gpl e impianti di climatizzazione estiva di potenza fino a 100 kw) l'ispezione e' sostituibile dall'accertamento del "rapporto di controllo di
efficienza energetica rilasciato" dal tecnico.
Le normative locali possono prevedere che l'ispezione si intenda
effettuata nel caso in cui il responsabile dell'impianto autodichiari l'avvenuta manutenzione e il controllo del rendimento energetico, con possibilita' comunque di subire verifiche "a campione".
Normalmente cio' avviene per gli impianti termici di climatizzazione invernale (caldaie) di potenza fino a 35 kW.
L'autocertificazione si effettua inviando al Comune o alla Provincia
la copia dell'ultimo rapporto di controllo rilasciato dal manutentore insieme ad un "bollino" o alla ricevuta di pagamento di un bollettino postale di importo deciso dall'ente (di solito dai 5 ai 10
euro). In alcuni casi, come Firenze, tutti gli adempimenti sono a carico del tecnico manutentore che riscuote l'importo del bollino e lo spedisce all'ufficio competente insieme al rapporto di
intervento, rilasciando copia dell'uno e dell'altro al soggetto responsabile.
La periodicita' e la scadenza di invio sono decise dal Comune o
Provincia, e normalmente coincidono con quelle delle verifiche tecniche. Nulla impedisce all'ente, pero', di prevedere periodicita' diverse. Il comune di Firenze, per esempio, prevede
autocertificazioni coincidenti con i controlli di legge, attualmente biennali.
Per chi aderisce all'autocertificazione le eventuali ispezioni (che
comunque il Comune ha facolta' di effettuare) sono gratuite, mentre per chi non aderisce il costo e' quello intero stabilito dall'ente, di solito intorno ai 80/100 euro. C'e' da dire che il fatto di
non aver aderito comporta maggiori probabilita' di venir scelti per le ispezioni, quindi il relativo costo diventa, di fatto, una sorta di "sanzione".
Per le regolamentazioni sulle ispezioni e sull'autocertificazione fa
fede il regolamento dell'ente locale (Comune, Provincia), spesso scaricabile dai siti istituzionali dello stesso.
LE SANZIONI
Il responsabile dell'impianto, che come abbiamo gia' detto coincide
con chi occupa l'immobile dove questo si trova (proprietario, inquilino oppure il "terzo responsabile" da questi nominato) deve mantenere in esercizio l'impianto e provvedere affinche' siano eseguite
le operazioni di controllo e di manutenzione secondo quanto prevede la legge. Se cio' non avviene sono applicabili sanzioni amministrative variabili da 500 fino a 3.000
euro.
La legge consente inoltre alle imprese di distribuzione del gas di
sospendere la fornitura su richiesta dell'ente locale (Comune o Provincia) nei casi in cui l'impianto risulti non conforme alle norme oppure qualora il responsabile dello stesso (proprietario,
inquilino, etc.) si rifiuti ripetutamente di consentire i controlli.
Per molti Comuni l'assenza del proprietario ai controlli fissati
viene intesa come accesso negato e rifiuto, quindi e' bene fare attenzione, non sottovalutando l'importanza dei controlli e la propria responsabilita'.
Il tecnico manutentore che non esegue i controlli conformemente a
quanto dispone la legge o non rilascia il rapporto di controllo tecnico, e' punibile con una sanzione amministrativa variabile da 1.000 a 6.000 euro. L'amministrazione che applica la sanzione deve
anche segnalare il comportamento del tecnico alla locale camera di commercio.
UN CASO PARTICOLARE: GLI IMPIANTI CONDOMINIALI
Premesso che tutte le regole di cui sopra valgono anche per gli
impianti condominiali, e' da precisare che in questo caso il soggetto responsabile e' l'amministratore. Questi puo', col consenso dei condomini (quindi con delibera assembleare) delegare
ad un terzo le funzioni di responsabilita', ma in tal caso occorre star molto attenti ai tempi di esecuzione dei lavori che si rendessero necessari relativamente agli
impianti.
Per prima cosa, se gli impianti termici condominiali non sono
conformi alle norme, la delega al terzo non puo' essere rilasciata salvo che in essa venga dato incarico di procedere alla loro messa a norma. Al terzo delegato devono essere dati tutti mezzi per
poter adempiere la delega, compresi la garanzia della copertura finanziaria (data tramite delibera assembleare). La responsabilita' rimane all'amministratore fino alla comunicazione dell'avvenuto
completamento degli interventi di messa a norma, da inviarsi da parte del terzo delegato per iscritto entro e non oltre 5 giorni dalla fine dei lavori.
Se invece gli impianti termici sono conformi alle norme, o lo
diventano in conseguenza al suddetto adeguamento, la delega puo' esser data e vi sono precisi termini da rispettare nel caso in cui sorgesse la necessita' di intervenire sugli impianti, col rischio
di ritrovarsi in situazioni di impasse.
Il terzo delegato ha infatti l'onere di comunicare per iscritto
all'amministratore la necessita' di effettuare lavori ed interventi, anche non previsti nella delega scritta, che si rendano via via necessari, compresi gli adeguamenti di legge. L'amministratore,
tramite delibera assembleare, deve autorizzare i lavori entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione, pena la decadenza della delega. Facile capire quindi come il mancato consenso dell'assemblea
all'esecuzione dei lavori possa determinare non solo il blocco di questi, ma la decadenza della delega al terzo. Da qui la situazione di caos.
Si ricorda, inoltre, che la nuova normativa sul condominio ha
introdotto l'obbligo, per le opere di manutenzione straordinaria, di costituzione di un fondo speciale per la copertura delle spese (si veda il nuovo art.1135 del codice
civile).
FONTE NORMATIVA E LINK UTILI
- Legge 10/1991, art. 31
- Dpr 412/1993 (in parte abrogato), in particolare
art.11
- D.lgs.192/2005 di attuazione della Direttiva 2002/91/Ce, in
particolare art.7,8 ,9,15 modificato, tra gli altri, dal D.lgs.311/2006 e dal Dl 63/2013
- Dpr 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali
in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192" : clicca qui
- DM Min.sviluppo economico 10/2/2014 (nuovo libretto unico di
impianto e nuovi rapporti di controllo dal 1/6/2014): clicca qui
- DM Min.sviluppo economico 20/6/2014 (slittamento entrata in vigore
nuovo libretto e nuovo rapporto di controllo dal 1/6/2014 al 15/10/2014)